Art. 64.
(Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese).

      1. Le tariffe degli onorari, le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti ogni biennio, previa deliberazione del consiglio del collegio nazionale

 

Pag. 44

approvata dal Ministro della giustizia nei sei mesi successivi.
      2. Qualora entro tale periodo il Ministro della giustizia non provveda a deliberare le tariffe ed i rimborsi non espressi in percentuale, alla scadenza del biennio e sino alla approvazione della nuova tariffa, si provvede all'aggiornamento automatico sulla base delle variazioni, verificatesi nel biennio precedente ed accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.